|
Polizza Responsabilità Civile

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI,
DIRIGENTI E DIPENDENTI
DEGLI ENTI PUBBLICI E DELLE AZIENDE DI SERVIZIO PUBBLICO
Garanzia di tipo "claims made":
L'efficacia della garanzia è collegata, alla comunicazione della
richiesta di indennizzo del terzo danneggiato avanzata nei confronti
dell'assicurato e notificata agli assicuratori per la prima volta durante
il periodo di validità della polizza.
Quindi il momento temporale rilevante per la copertura assicurativa
(l'origine del sinistro) è quello nel quale si manifesta la richiesta
di risarcimento, purchè l'evento che lo ha determinato si sia
verificato durante il periodo di validità della polizza o nei
due anni antecedenti a tale periodo (retroattività).
Retroattività:
Previsione garanzia base: due anni
Estensione a richiesta: 5 anni o illimitatamente prima della data di
effetto dell'assicurazione.
Garanzia postuma:
Per le richieste che dovessero essere pervenute successivamente alla
scadenza del contratto, l'Assicuratore presta la garanzia postuma, che
prevede l'estensione della prestazione assicurativa anche alle richieste
pervenute all'assicurato nei cinque anni successivi alla data di cessazione
dell'assicurazione determinate da fatti verificatisi durante il periodo
di validità della polizza.
Massimale:
Unico: da € 500.000,00 a € 2.500.000,00 a richiesta per ciascun
assicurato;
€ 3.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più
assicurati dello stesso Ente/Azienda (estensione a richiesta fino ad
€ 5.000.000,00);
Indennizzo massimo globale annuo: € 4.000.000,00.
Cosa assicura:
* RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: GARANZIA BASE
* COLPA GRAVE: ESTENSIONE DI GARANZIA A RICHIESTA
* RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA: ESTENSIONE DI GARANZIA A RICHIESTA
* ALTRE ESTENSIONI DI GARANZIA A RICHIESTA (LETTERE B1 - B9)
Garanzia base:
"Gli Assicuratori si obbligano, nei limiti dei massimali previsti
n polizza, a tenere indenne l'assicurato/i di quanto, direttamente o
in via di rivalsa (l'Ente può infatti rivalersi sul proprio dipendente),
debba/debbano pagare allo Stato - all'ente o Azienda pubblica di appartenenza-
alla Amministrazione contraente - alla P. A. in genere (Responsabilità
Amministrativa) e/o ad altri soggetti pubblici o privati (responsabilità
extracontrattuale per danni a terzi) , a seguito di atti o fatti od
omissioni colpose (la colpa implica che è escluso il fatto doloso)
a lui imputabili, che hanno cagionato una perdita patrimoniale, connessa
all'esercizio delle sue funzioni o della carica ricoperta.
Sono comprese in garanzia le somme che l'assicurato sia tenuto a pagare
per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro
organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.
Si conviene, inoltre, che in caso di decesso dell'Assicurato rimane
l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle azioni
da chiunque promosse in sede di rivalsa o da richieste di danni da parte
di terzi, per sinistri verificatisi durante il periodo di decorrenza
del contratto di assicurazione, nei limiti temporali previsti in polizza".
Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali: compresa in garanzia
La garanzia comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento,
distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore
purchè non derivanti da incendio, furto o rapina.
A seguito del recente intervento del legislatore con legge del 24.11.2003
n° 326 (legge di conversione del d.l. n° 269/2003), è
ragionevole ritenere che non possano più essere offerte agli
Enti coperture assicurative relative al pagamento delle sanzioni tributarie
di cui al D.Lgs. N° 472/97-
Estensioni di garanzia a richiesta dell'assicurato:
La garanzia base della polizza per la Responsabilita' Civile Patrimoniale
viene normalmente estesa su specifica richiesta dell'assicurato e per
specifiche attività da questi svolte. In particolare, considerato
l'impossibilità di stipulare una polizza per la RC Patrimoniale
dei dipendenti pubblici a spese dell'Ente di appartenenza per i danni
derivanti da responsabilità civile per colpa grave e da responsabilità
amministrativa-contabile, assume particolare rilievo la ordinaria previsione
e possibilità di estendere la garanzia base della polizza a tali
forme di responsabilità dietro corresponsione di quota minima
addizionale del premio da parte del singolo assicurato/dipendente/dirigente/amministratore
(Estensione B9).
Chiunque intenda assicurarsi avrà quindi facoltà di estendere
la garanzia base della polizza richiedendo una o più delle estensioni
di garanzia previste ed elencate dalla lettera B1) alla lettera B9)
del Testo LLOYD'S. Le estensioni di garanzia richieste potranno altresì
essere diverse per categoria funzionale/carica ricoperta e ad ogni estensione
richiesta corrisponderà un aumento percentuale del valore del
premio assicurativo.
Relativamente alla posizione dei Tecnici e dei Tecnici progettisti dipendenti
degli Enti Pubblici, questi otterranno alla stipula della polizza le
specifiche garanzie per le specifiche attività svolte, così
come individuate ed elencate alla lettera B8a) del Testo LLOYD'S. Esclusivamente
ai Tecnici Progettisti potrà essere richiesto per l'attivazione
della garanzia prevista alla lettera B8f) del Testo LLOYD'S, l'invio
di specifica "Scheda Tecnica per Progetto" ai fini della emissione
di apposito Certificato di Assicurazione "Merloni" ed alla
tariffe indicative in allegato al Testo LLOYD'S.
ESTENSIONI:
* B 1) - Attività di cui ai D. Lgs. N° 626/1994 e N°
494/1996
* B 2) - Attività di levata protesti cambiari e di assegni bancari
* B 3) - Attività svolte precedentemente
* B 4) - Sanzioni tributarie
Clausola annullata a seguito del d.l. 269/2003 convertito in Legge n.
326 del 24/11/2003.
* B 5) - Estensione temporale "dell'inizio e termine della garanzia"
o B5a) : in deroga a quanto previsto dalla garanzia base "A7"
- Inizio e termine della garanzia - il periodo di efficacia della retroattività
si intende elevato a 5 (cinque) anni.
o B5b) : in deroga a quanto previsto dalla garanzia base "A7"
- Inizio e termine della garanzia - il periodo di efficacia della retroattività
si intende prestato senza limiti temporali.
* B 6) - Deroga ai "limiti di indennizzo"
o B6a) : a parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia base "A9"
- Limiti di indennizzo - le garanzie della presente polizza vengono
prestate con una franchigia fissa di EUR 1,250 per ogni sinistro (si
intende pertanto abrogato lo scoperto previsto dalla suddetta garanzia
base "A9").
o B6b) : a parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia base "A9"
- Limiti di indennizzo - fermo il massimale stabilito per ogni singolo
Assicurato, resta convenuto che nel caso di corresponsabilità
di più Assicurati dello stesso Ente o Azienda Pubblica, nella
determinazione di un medesimo sinistro, gli Assicuratori per tale sinistro
sono obbligati sino ad un massimo di EUR 5,000,000.00
* B 7) - Danni da inquinamento
* B 8) - Estensione alle "attività tecniche"
o B8a) garanzia base che deve essere sempre richiamata per gli Assicurati
che svolgono attività tecniche e per poter ottenere le successive
estensioni di garanzia.
L'assicurazione è prestata per la responsabilità nell'esercizio
di :
" Attività di progettista - direttore dei lavori - collaudatore
- TECNICO VALIDATORE
" Funzioni di "responsabile di procedimento" - "responsabile
dei lavori" - "coordinatore per l'esecuzione dei lavori"
- "RESPONSABILE UNICO DELLE PROCEDURE (RUP)" - Tecnico Validatore
ai sensi della Legge n° 109 (Merloni) del 11/02/1994 e dai D. Lgs.
n° 626/1994 e n° 494/1996 e successive modificazioni e/o integrazioni;
a condizione che gli Assicurati abbiamo tutti i requisiti previsti.
La copertura assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti
a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose e/o animali.
o B8b) "Danni alle opere"
o B8c) "Mancata rispondenza e inidoneità dell'opera"
o B8d) "Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti
destinati all'esecuzione dei lavori"
o B8e) "Mancato rispetto di vincoli urbanistici"
o B8f) "Maggiori costi per varianti art. 25) Legge n° 109 del
11/02/1994 - Legge Merloni"
* B9) - Colpa grave - Ente Terzo
L'assicurazione è estesa anche :
" alle perdite derivanti da responsabilità amministrativa
- erariale - contabile;
" alle perdite patrimoniali provocate all'Ente di appartenenza
considerato Terzo.
" A deroga dell'art. 1900 del C.C., le garanzie di polizza si intendono
operanti anche per il caso di colpa grave dell'Assicurato.
|