Responsabilità civile, assicurazione per medici liberi professionisti, chirurghi, specialisti.
Oggetto della polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi
Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne il medico assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a soggetti terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell’attività professionale medica dichiarata nel modulo di proposta e nella conduzione del relativo studio.
L’assicurazione risponde :
1. dei danni e delle perdite patrimoniali, definiti in polizza assicurativa, cagionati dal medico a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale medica predetta;
2. dei danni, definiti in polizza assicurazione medico, cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o alla conduzione dello studio medico, ossia dei locali adibiti all’attività professionale medica predetta e delle relative attrezzature mediche e altri beni mobili esistenti; sono compresi i danni derivanti ai terzi dalla interruzione o sospensione totale o parziale o dal mancato o ritardato avvio di loro attività produttive o loro attività di servizi;
3. le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1884 N° 222.
Oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile verso i dipendenti
L’assicurazione si obbliga a tenere indenne il medico assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per infortuni sofferti, in occasione di lavoro o di servizio, dai propri dipendenti.
L’assicurazione risponde delle somme che il medico assicurato sia legalmente tenuto a pagare a) agli Istituti assicurativi di legge (INAIL, INPS o altri) che agiscano contro l’Assicurato a titolo di regresso; b) all’infortunato o ai suoi aventi causa, a titolo di danno o di maggior danno, nei casi di invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle che figurano negli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 N° 1124.
L’assicurazione prevista in questo paragrafo è efficace a condizione che, al momento del fatto dannoso, il medico assicurato sia in regola con gli obblighi di legge.
NB: sono escluse in ogni caso le malattie professionali.

