L’assicurazione della responsabilità civile del medico

Il medico libero professionista e il medico dipendente di aziende ospedaliere è tutelato dall’assicurazione della responsabilità civile del medico.

Con il termine Responsabilità Civile Verso Terzi, nelle polizze per il medico, si intende che la compagnia si obbliga a tenere indenne il Contraente/ Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di Legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a beni, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività esercitata.

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I soggetti (persona fisica) che possono beneficiare dell’assicurazione medici sono sia dirigente medico, sanitario, odontoiatra e veterinario del ruolo sanitario, personale del ruolo professionale, tecnico e amministrativo che vanti un rapporto di lavoro continuativo e non occasionale con il Servizio Sanitario Nazionale o con organizzazioni che operino in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale a tempo indeterminato, oppure a tempo determinato, oppure qualificato come rapporto di collaborazione.

Responsabilità Civile Verso Terzi: polizza di assicurazione per medici, specialisti, liberi professionisti.

Assicurazione per il medico: la compagnia assicurativa si obbliga a tenere indenne il contraente/ assicurato (medico, chirurgo, professionista) di quanto questo sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di Legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a beni, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività medica esercitata.

Assicurazione di responsabilità civile del medico verso prestatori di lavoro: la compagnia assicuratrice si obbliga a tenere indenne il medico, chirurgo o professionista assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, compresa rivalsa INAIL, interessi e spese) quale civilmente responsabili verso prestatori di lavoro, per infortuni (comprese le malattie professionali) inclusi i danni alla salute causati durante l’esercizio dell’attività medica.